Articolo abrogato dalla L.R. 20/08/2020, n. 29, così recitava:

"Articolo 26 - (Alienazione del patrimonio regionale)

1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, o con affidamento di mandato a Società di servizi, specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di esperimento di pubblica gara, ponendo a base pubblico bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n. 386."

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