Articolo abrogato dalla L.R. 20/08/2020, n. 29, così recitava:

"Articolo 30 - (Destinazione dei proventi dell'alienazione)

1. È istituito il Fondo speciale dei proventi dell'alienazione dei beni immobili.

2. Il Consiglio regionale delibera l'utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti indicazioni:

a) realizzazione delle sedi regionali;

b) interventi sul disavanzo finanziario della Regione;

c) attuazione dei programmi comunitari."

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