Articolo abrogato dalla L.R. 20/08/2020, n. 29, così recitava:

"Articolo 21 - (Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale)

1. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, comma 3, ove non necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di prevalente interesse pubblico.

2. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza."

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