Articolo abrogato dalla L.R. del 04/12/2012 n. 35. L’articolo 13 così recitava: “Art. 13 - (Sicurezza impianti Gas petrolio liquefatto -Gpl) - 1. Gli impianti di distribuzione carburanti e Gpl di nuova realizzazione, compresi quelli già realizzati non ancora collaudati e quelli esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m³, ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio ed esplosione, ferme restando le altre norme circa la loro ubicazione, devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) il punto più prossimo del serbatoio e della zona di scarico delle cisterne di trasporto del Gpl deve essere a una distanza non inferiore a metri 30 dal bordo della carreggiata stradale, intesa come parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli, e dalla rotaia del binario di corsa più vicino di ferrovie e tranvie;

b) il punto più prossimo del serbatoio e della zona di scarico delle cisterne di trasporto gpl deve essere a una distanza non inferiore a metri 100 da insediamenti abitativi di qualsiasi dimensione e da edifici destinati alla collettività.”

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