Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 10/11/2023, n. 26, così recitava:

"Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 23

1. Alla L.R. n. 23/2013 (Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente legge disciplina i tirocini e i percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.";

b) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.";

c) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso del tirocinio per l'inclusione sociale, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1, la durata dello stesso non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi, salvo ripetizione a seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.";

d) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera j è aggiunta la seguente:

"k) i Servizi sociali professionali dei comuni associati in ambito territoriale ovvero delle altre amministrazioni centrali e regionali in materia di sanità e giustizia.";

e) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all'importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di legge, ovvero una indennità che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, che è determinata in misura proporzionale al numero di ore di impegno presso un cantiere di cittadinanza, di cui all'articolo 15 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014)."."

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