Ai sensi dell’art. 56, comma 1, della L.R. 15/02/2016, n. 1, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, gli ambiti territoriali e i comuni prorogono, con apposito provvedimento, l’autorizzazione provvisoria fino al conclusione dei lavori di adeguamento e, in ogni caso, non oltre il 30/06/2016, per tutte le strutture per cui, con lo stesso provvedimento, sia attestata, previa verifica, l’adeguatezza dei servizi prestati agli ospiti unitamente al rispetto delle norme di carattere generale, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza e il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.

Dalla redazione