Articolo abrogato dalla L.R. del 30/12/2011 n.38. L’articolo 25 così recitava: “1. Tutte le domande di rilascio, rinnovo e verifica quinquennale di autorizzazione in sanatoria per gli usi domestico, irriguo, industriale e diversi già presentate e incardinate presso l’Ufficio struttura tecnica regionale (ex Genio Civile) sino alla data del 31 dicembre 2010 sono rilasciate dall’Ufficio struttura tecnica regionale secondo le procedure previste e attuate dal predetto Ufficio sino a tale data sempre con l’osservanza del procedimento di cui agli articoli 28 (Norme transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di acque sotterranee per le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di utenza) e 30 (Concessioni in sanatoria) della l.r. 19/2010.”

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