Gli articoli 23 e 24 sono stati abrogati dalla L.R. del 13/03/2012 n.4. L’articolo 24 così recitava: “1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), vanno riferite a tutti i Consorzi di bonifica della Puglia a eccezione di quelli del Gargano e di Capitanata.”

Dalla redazione