Articolo abrogato dalla L.R. del 10/12/2012 n. 39. L’articolo 31 così recitava: “Art. 31 - (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2005, n. 16) - 1. Alla lettera a) della comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2005, n. 16 (Deroghe alle volumetrie edilizie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore dei portatori di handicap grave), le parole. “con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative del portatore di handicap” sono soppresse.”

Dalla redazione