La Sent. Corte Cost. 12/03/2021, n. 36 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 9 della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), limitatamente alle seguenti parole: «, salvo che:

3.1. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.);

3.2. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.);

3.3. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio di PET rilasciata a struttura già accreditata per l’attività di medicina nucleare in vivo (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.5.).

Nelle soprariportate ipotesi l’autorizzazione all’esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale a condizione che, nell’ambito comunale di riferimento, non insista struttura pubblica o privata già accreditata per la medesima attività.”».

Dalla redazione