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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. In sede di prima applicazione della presente legge e fermo rimanendo il criterio generale e ordinario di esercizio delle funzioni delle comunità montane soppresse nei modi e nelle forme di cui all’articolo 5, la mancata costituzione nei territori già compresi nelle comunità montane soppresse dei comuni in forma associata entro il 31 ottobre 2010 determina l’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo. 5, comma 3.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 5, comma 1, decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i Presidenti i quali continuano la loro attività, per la sola gestione dell’ordinaria amministrazione, sino all’insediamento dei commissari liquidatori di cui ai commi successivi.”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano i poteri e le funzioni degli organi. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per ciascuna comunità montana soppressa con il compito di provvedere alle attività di liquidazione. Proseguono nell’espletamento dell’incarico i revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.”;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 4 e fino alla cessazione dell’incarico, il commissario liquidatore si avvale dell’organizzazione amministrativa della comunità soppressa di cui agli articoli 17 (Uffici) e 18 (Segretario) della l.r. 20/2004.”;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il Commissario liquidatore predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana soppressa.”;
f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
“8 bis La fase di liquidazione é interamente regolata dalle disposizioni del regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 16, di attuazione del presente articolo, in quanto compatibili con le presenti disposizioni, sia con riferimento alle norme applicative e di dettaglio stabilite in relazione alle attività dei commissari liquidatori nominati ai sensi dei commi 3 e 4, sia per quanto attiene il personale dipendente, con riguardo alle disposizioni attuative della disciplina introdotta dal d.lgs. 165/2001, fatto salvo, in quanto compatibile, il trattamento più favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonché dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì, l’applicazione al personale in questione della disciplina di cui all’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.
“8 ter Resta ferma la possibilità per il personale dipendente delle comunità montane soppresse in conseguenza dell’applicazione della presente legge di proporre istanza per la mobilità presso gli altri enti regionali, ivi compresa la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.”
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