Articolo abrogato dalla L.R. 22/02/2019, n. 5.

L’articolo 2 così recitava:

“Art. 2 - (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)

1. L’articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto) è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende esercitare uno dei complessi di cui all’articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.”.

2. L’articolo 9 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 - (Sospensione e cessazione dell’attività)

1. L’esercizio di una delle attività di cui all’articolo 7, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 18, la cessazione dell’attività medesima.

2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 7, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell’attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 13, il comune ordina la sospensione dell’attività fino ad un massimo di trenta giorni.

4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni o il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 13, il comune ordina la cessazione delle attività.

5. Entro cinque giorni dall’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il comune informa la provincia e l’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.”.

3. L’articolo 12 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 - (Chiusura temporanea o definitiva)

1. Il titolare del complesso che intende procedere alla sua chiusura temporanea o definitiva ne dà preventivo o, se ciò non è possibile, contemporaneo avviso al comune e all’autorità di pubblica sicurezza.

2. Il periodo di chiusura temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili, per fondati motivi per altri sei mesi.”.

4. Al comma 2 bis dell’articolo 16, come inserito dall’articolo 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4, le parole: “al Sindaco del comune interessato, con un anticipo di sessanta giorni, un’autocertificazione”, sono sostituite dalle seguenti: “al comune una dichiarazione di inizio attività”.

5. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque gestisce uno dei complessi di cui articolo 7, senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.”.

6. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 54/1979 è sostituito dal seguente:

“3. Chiunque gestisce un campeggio mobile organizzato senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.”.

7. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 54/1979 è inserito il seguente:

“3 bis. La violazione dell’articolo 7, comma 4, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.”.

8. Dopo l’articolo 18 della l.r. 54/1979 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis - (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

1. L’accertamento, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 18, sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura turistica ricettiva, che introita i relativi proventi.

2. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.”

Dalla redazione