Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 14/05/1991, n. 21, così recitava:

“Art. 8. - (Provvedimenti in materia di farmacie)

Fino all'emanazione della legge regionale di disciplina del settore sono demandate alla Giunta Regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e revisione delle piante organiche delle farmacie, l'istituzione dei dispensari farmaceutici, le procedure concorsuali per il conferimento delle sedi farmaceutiche.

La Commissione giudicatrice per il conferimento delle sedi farmaceutiche è nominata dalla Giunta Regionale ed è composta:

1) da un funzionario amministrativo della Regione con funzioni di Presidente;

2) da un farmacista designato dalla Regione tra i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;

3) da due farmacisti, di cui uno non titolare di farmacia, designati dall'Ordine professionale dei farmacisti;

4) da un professore ordinario o associato designato dalla facoltà di farmacia dell'Università di Torino.

Espleta le funzioni di Segretario un funzionario amministrativo della Regione.

La Giunta Regionale approva la graduatoria e rimette la graduatoria medesima, in uno con gli atti del concorso, alla Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di Provincia, con il mandato di procedere a tutti gli adempimenti istruttori finalizzati all'emanazione del provvedimento autorizzativo da parte del Sindaco.

Resta ferma la possibilità di avvalersi per l'ispezione dei locali, del personale delle Unità Sanitarie Locali nel cui ambito si trovano le sedi farmaceutiche da assegnare.

Spettano al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, previa istruttoria da parte della Unità Sanitaria Locale, i provvedimenti relativi:

- all'apertura e all'esercizio di farmacie;

- alla gestione provvisoria delle farmacie;

- al riconoscimento della titolarità a seguito di trasferimento;

- alla gestione dei dispensari farmaceutici;

- alla decadenza dalla titolarità nei casi contemplati dalla vigente normativa;

- alla definizione dei giorni e degli orari di apertura delle farmacie.

I predetti provvedimenti sono assunti dal Sindaco su parere obbligatorio, a seguito di formale istruttoria, della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Presso ciascuna Unità Sanitaria Locale deve essere costituita, all'inizio di ogni anno, da parte del Comitato di Gestione una Commissione presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione e composta dal responsabile del Servizio farmaceutico e da due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia rurale, scelti nell'ambito di terne proposte dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti.

Alla Commissione di cui al comma precedente sono affidati i compiti di proposta relativi:

- alla determinazione dell'indennità di residenza a favore degli aventi titolo ai sensi della vigente normativa;

- alla formazione della graduatoria degli aspiranti all'autorizzazione all'apertura nelle stazioni di cura di farmacie succursali;

- alla determinazione dell'indennità di avviamento e dell'importo concernente il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni.”

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