Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 14/05/1991, n. 21, così recitava:

“Art. 7. - (Vigilanza sulle farmacie)

La vigilanza sulle farmacie compete, ai sensi del III comma, lett. n) dell'art. 14 della legge 23-12-1978, n. 833, alla Unità Sanitaria Locale che la esercita tramite i propri servizi e vi provvede con ispezione almeno biennale.

L'adozione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme è di competenza del Sindaco, sentita obbligatoriamente la Unità Sanitaria Locale competente per territorio.”

Dalla redazione