Articolo abrogato dall'art. 45, comma 1, della L.R. 01/08/2018, n. 11 a decorrere dal 01/01/2019, così recitava:

"Art. 46. - (Modifica della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34)

1. L’articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34 (Tutela e valorizzazione dei locali storici) è sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione individua, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli esercizi commerciali e artigianali, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le farmacie e i mercati che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.

2. La Regione tutela prioritariamente gli esercizi e le attività di cui al comma 1 che si caratterizzano per l'apertura al pubblico da almeno cinquant’anni, anche non continuativi, per la conservazione nel tempo dell'insegna, della localizzazione in edificio o contesto urbano di particolare interesse, della collocazione architettonica, artistica e decorativa di pregio, della destinazione d'uso degli ambienti interni e degli elementi di arredo e attrezzature originali, della medesima merceologia e, ove possibile, della medesima gestione.".”

Dalla redazione