Comma abrogato dall'art. 68, comma 1, della L.R. 31/10/2017, n. 16, così recitava:

“1. L’articolo 16-bis della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

“Art. 16-bis (Violazione dell’obbligo di formazione)

1. In caso di violazione dell’obbligo di formazione di cui all’articolo 5, comma 3, è effettuata diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall’accertamento con applicazione immediata della sanzione di cui all’articolo 21, comma 2.

2. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 1, l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all’assolvimento dell’obbligo formativo.”.”

Dalla redazione