Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, della L.R. 17/11/2016, n. 23, così recitava:

“Art. 14 - (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 14/2006)

1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della l.r. 9/2007, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 - (Tariffe del diritto di escavazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.

2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,45 al metro cubo;

b) pietre ornamentali: euro 0,75 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,50 al metro cubo;

d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.

4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.

5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.

6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo di proprietà comunali.

8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4."

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