Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 27/01/2009, n. 3, così recitava:

Art. 15 - Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 14/2006

1. L'articolo 7 della L.R. n. 14/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - Concessione acque minerali o di sorgente.

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è prevista a carico del titolare di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento, la corresponsione, a favore degli enti di cui al comma 2, di un canone annuo pari ad euro 0,70 per ogni 1000 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.

2. Il canone di imbottigliamento è dovuto ai comuni e alle comunità montane in cui sono ubicate le attività e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento al comune, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione Piemonte.

3. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a iniziative di solidarietà sociale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni beneficiarie.

4. La quota del canone di concessione, dovuta al comune o alla comunità montana sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione minerale, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra comuni, comunità montane e le imprese concessionarie.

5. Su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo per l'imbottigliamento, il 50 per cento della quantità di acqua imbottigliata che, nello stesso periodo è stata commercializzata in bottiglie di vetro. Sono, altresì, portati in detrazione gli importi già versati dalle società sub concessionarie ai comuni titolari di concessioni minerarie ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali).

6. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 5, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi la sussistenza dell'ipotesi summenzionata.".

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