N33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 90, comma 2, della L.R. 25/03/2013, n. 3, così recitava:

“Art. 5. - (Contenuto dei Piani Paesistici)

1. Il Piano Paesistico individua, analizza e definisce le caratteristiche strutturali delle località oggetto del Piano, gli elementi naturali e culturali in esse presenti, nonché i rapporti tra gli elementi componenti e gli aspetti formali quali storicamente determinati al fine della tutela e valorizzazione dei beni naturali e culturali presenti sul territorio, anche attraverso:

a) la motivata delimitazioni del perimetro del territorio interessato;

b) l'analisi delle caratteristiche strutturali delle località oggetto del piano sotto il profilo naturale ed antropico;

c) le prescrizioni di cautela e di prevenzione dai rischi di danno ambientale, definendo i vincoli che si rendano necessari, stabilendo le destinazioni d'uso incompatibili e la disciplina degli interventi di trasformazione ammissibili;

d) le indicazioni territoriali e le normative cogenti nei confronti della formazione della strumentazione urbanistica locale e la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati.

2. Per le aree ricadenti nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale adottato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nella definizione del Piano Paesistico si dovrà tenere conto degli allegati tecnici di piano di cui alla lett. a), art. 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e delle tavole di piano di cui alle lett. b) e d), art. 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.”

Dalla redazione