N36 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 90, comma 2, della L.R. 25/03/2013, n. 3, così recitava:

“Art. 9. - (Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta)

1. La Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della Commissione Tecnica Urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su:

a) il Piano Territoriale Regionale;

b) i Piani Territoriali Provinciali ed il Piano Territoriale Metropolitano;

c) i Progetti Territoriali Operativi;

d) i Piani Paesistici;

e) i Piani di Area dei Parchi e delle altre aree protette.

2. Le riunioni congiunte delle due Commissioni sono valide con la presenza di un terzo dei componenti l'assemblea con diritto di voto e i pareri espressi sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione a norma dell'art. 9, 2° comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente di una delle due Commissioni.

4. Le due Commissioni sono altresì riunite con le modalità e le procedure dei commi precedenti per esprimere in modo coordinato e contestuale i pareri di loro competenza sugli strumenti urbanistici esecutivi, quando questi ultimi richiedano il parere della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e siano collegati ad una variante dello strumento urbanistico generale, ai sensi del quarto comma dell'art. 17.”

Dalla redazione