Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 30/04/1996, n. 23 e, successivamente, abrogato dall'art. 8, comma 2, della L.R. 01/12/2008, n. 32, così recitava:

“Art. 13 - Subdelega ai Comuni

1. Nelle zone comprese negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e nelle categorie di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono subdelegate ai Comuni, purché dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi ed alle condizioni qui di seguito specificati:

a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi comprese quelle relative a impianti tecnologici esistenti e connesse strutture e volumi tecnici;

b) opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie anche con demolizioni di strutture edilizie e loro pertinenze quando non comportino l'abbattimento totale del manufatto;

c) impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

d) interventi ed opere costituenti lotti esecutivi di progetti generali già autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, salvo esplicita riserva in contrario contenuta nell'autorizzazione regionale;

e) occupazione temporanea del suolo pubblico o privato con depositi, serre, relitti e rottami attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, coperture presso statiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione purché ciò non comporti movimenti di terra;

f) trivellamento di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere escluse quelle minerali e termali nonché la ristrutturazione ed ammodernamento dei canali irrigui;

g) monumenti ed edicole funerarie nei limiti delle zone cimiteriali;

h) ogni altro tipo di intervento normato dai Piani Paesistici, dai Piani dell'Area e dai Piani di Intervento di Parchi e Riserve Naturali istituiti ai sensi della L.R. 4 giugno 1975, n. 43 [16] e successive modifiche ed integrazioni, dai Piani dell'Area di Parchi Nazionali, dai Piani Naturalistici e dai Piani di Assestamento Forestale. Tali interventi dovranno comunque essere conformi alle norme, alle prescrizioni ed agli indirizzi contenuti nei Piani medesimi.

h-bis) ogni altro tipo di intervento relativo ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua inseriti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 così come definiti dall'articolo 1 della legge n. 431 del 1985 con esclusione dei corpi idrici nominalmente individuati nell'allegato A alla presente legge;

h-ter) rilascio, limitatamente ad una sola volta, di autorizzazione per attività estrattiva di pietre ornamentali ai fini della realizzazione di un progetto di coltivazione in precedenza autorizzato ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. n. 616 del 1977.

2. Ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale adottato o approvato ai sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni sono subdelegate le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi qui di seguito specificati:

a) posa in opera di cartelli, insegne e di altri mezzi di pubblicità nei limiti di cui all'art. 14, 1° comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

b) le opere complementari, quali cancellate, muri di recinzione, muri di contenimento del verde privato, opere di arredo e di illuminazione urbane;

c) tinteggiature e ritinteggiature delle fronti degli immobili esistenti o di parti di essi.

3. I Comuni, nei quali esistono aree urbane comprese negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dotano, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, del Piano dell'arredo urbano e del colore. La Regione agevola e promuove la formazione dei Piani dell'arredo urbano e del colore.”

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