N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 110, comma 1, della L.R. 22/01/2019, n. 1, così recitava:

“Art. 13 - Disposizioni finanziarie

1. All'onere di cui all'articolo 1, previsto in euro 1.500.000,00 per l'anno finanziario 2008, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB DA11012 del bilancio di previsione per l'anno 2008.

2. All'onere di cui all'articolo 9, previsto in euro 500.000,00, si fa fronte per l'anno finanziario 2008 e per gli anni successivi fino al 2010 con le disponibilità dell'UPB DA11081 del bilancio di previsione per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.

3. Per gli interventi previsti agli articoli 10 e 11, gli stanziamenti pari rispettivamente a euro 2.000.000,00 ed 1.000.000,00 per l'anno finanziario 2008 e per il biennio 2009-2010, sono iscritti nell'ambito dell'UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, unità che assicura la necessaria copertura finanziaria. Alla copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo 11 per il triennio 2010-2013 si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).”

Dalla redazione