N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 110, comma 1, della L.R. 22/01/2019, n. 1, così recitava:

“Art. 9 - Aiuti per l'avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte

1. La Regione, ai sensi degli articoli 41, 47 e 48 della L.R. n. 63/1978, per incentivare la costituzione e l'avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte, finanzia loro programmi di assistenza tecnica. La durata massima dei programmi è triennale.

2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale con specifico provvedimento:

a) definisce le caratteristiche ed i requisiti dei consorzi per ottenere l'accesso agli aiuti previsti;

b) definisce ed identifica le produzioni di qualità;

c) stabilisce un piano di iniziative finanziabili e indica le attività e le modalità attuative delle stesse.

3. Il finanziamento dei programmi è attuato attraverso la concessione di contributi decrescenti sulla spesa ammessa annua, secondo le seguenti percentuali: 75 per cento per il primo anno di attività, 50 per cento per il secondo anno e 25 per cento per il terzo anno.”

Dalla redazione