N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 110, comma 1, della L.R. 22/01/2019, n. 1, così recitava:

Art. 4 - Modifiche dell'articolo 5 della L.R. n. 11/2001

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 11/2001 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione, nel rispetto degli aiuti di stato nel settore agricolo, concede le seguenti agevolazioni a favore del consorzio:

a) un contributo annuo, da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7;

b) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) per le garanzie assicurative conformi al piano assicurativo nazionale istituito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38);

c) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), per ulteriori garanzie assicurative rispetto a quelle di cui alla lettera b).".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 11/2001 è inserito il seguente:

"3-bis. Il contributo annuo di cui al comma 3, lettera b) non si sovrappone all'aiuto statale erogato tramite il fondo di solidarietà nazionale disciplinato dal d.lgs. 102/2004.".”

Dalla redazione