Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 6. - (Interventi regionali)
1. La Regione, sulla base dei progetti presentati al Comune dai legali rappresentanti delle Confessioni religiose, autorizzati a norma degli ordinamenti interni delle stesse e delle determinazioni comunali, può concedere, per le opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo e, prioritariamente, ad integrazione dell'intervento disposto dal Comune, contributi:
a) sino ad un massimo del 60% della spesa prevista, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
b) sino ad un massimo del 20% della spesa prevista, per gli edifici non rientranti fra quelli della lett. a).
2. Il Sindaco, "nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione" [N=3], è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle Confessioni religiose, nonché copia del programma di cui all'articolo 5, comma 2, corredati da attestazioni del Sindaco stesso, previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla congruità della spesa prevista. [N=2]
3. I provvedimenti sono assunti dalla Giunta Regionale "entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande fissata dalla Giunta regionale, di cui al comma 2" [N=3].
4. L'erogazione dei contributi regionali avviene con le stesse modalità previste per le erogazioni da parte dei Comuni di cui al precedente art. 5.
5. I contributi deliberati dalla Regione ai sensi della presente legge sono revocati e reintegrati nel relativo capitolo di bilancio qualora i lavori non siano iniziati, salvo causa di forza maggiore, entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi stessi.
Art. 7. - (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione del precedente art. 6 è autorizzata per l'anno finanziario 1989 la spesa di L. 900.000.000.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 viene conseguentemente istituito apposito capitolo avente la seguente denominazione: "Interventi regionali concernenti gli edifici di culto e le pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso" e con la dotazione in termini di competenza e di cassa, sopra indicata.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 12800 per l'anno 1989.
4. Per gli anni finanziari successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
5. Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. - (Norme transitorie)
1. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle Confessioni religiose che abbiano stipulato con lo Stato italiano la intesa prevista dal comma 3 dell'art. 8 della Costituzione, pur in pendenza della legge di approvazione.
2. Per il solo esercizio 1989 la data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.”
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