Comma abrogato dalla L.R. del 04/05/2012 n.5. Il comma 1 dell’articolo 20 così recitava: “1. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista abilitato che rilascia l’attestato di certificazione energetica non veritiero è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale ed altresì con l’esclusione dall’elenco di cui all’articolo 6, comma 1. L’autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti. L’ordine comunica la decisione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.”

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