N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 28, comma 2, della L.R. 26/09/2016, n. 18, così recitava:

“Art. 19. - (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 e riorganizzazione delle strutture dell'ARPA)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) è aggiunta la seguente: "e bis) contenimento della spesa pubblica e rispetto dei costi standard per tipologia di prestazione.".

2. L'articolo 10 della legge regionale 60/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. (Strutture periferiche) — 1. L'articolazione periferica dell'ARPA è costituita da un numero massimo di quattro dipartimenti e dai rispettivi servizi territoriali, cui compete l'espletamento delle attività tecnico-strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio.

2. A ciascun dipartimento è preposto un direttore nominato dal direttore generale e scelto nell'ambito del personale dirigente della struttura periferica.

3. L'organizzazione delle strutture periferiche ed i loro rapporti di integrazione e collaborazione con l'articolazione centrale dell'ARPA sono definiti nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8, sentite le province.".

3. Il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) provvede entro il 30 giugno 2015, tramite le necessarie modifiche al regolamento di organizzazione dell'ente, alla razionalizzazione e alla riduzione del numero di strutture organizzative dell'Agenzia finalizzate al conseguimento di ulteriori riduzioni della spesa, garantendo il rispetto delle funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 60/1995.

4. Ogni riferimento ai dipartimenti provinciali o sub-provinciali nell'ambito della legge regionale 60/1995 deve intendersi rivolto ai dipartimenti di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale, come modificato dal presente articolo.”

Dalla redazione