N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 05/12/2007, n. 22; dall'art. 19, comma 1, della L.R. 05/12/2007, n. 22 e, successivamente, abrogato dall’art. 21, comma 1, della L.R. 02/12/2009, n. 29, così recitava:

“Art. 60

1. Sono attribuiti ai comuni, le cui collettività risultano essere titolari di uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (in materia di usi civici) e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, le azioni amministrative di concessione temporanea a titolo oneroso, di durata non superiore a 10 anni, per il mutamento di destinazione di terre di uso civico, purché la concessione non preveda una modifica delle condizioni ambientali di origine.

2. Sono attribuiti ai comuni di cui al comma 1 le competenze relative al mutamento di destinazione di terre di uso civico che abbiano come soggetto attuatore l’ente stesso, per finalità di uso e servizio pubblico.

3. Sono attribuite ai Comuni le competenze in materia di autorizzazione al trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di superfici e pari valore.

4. I Comuni provvedono a trasmettere i relativi atti entro sessanta giorni alla Regione.”

Dalla redazione