Articolo abrogato dalla L.R. 07/02/2017, n. 1.

L’articolo 3 così recitava:

“Art. 3. - (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 2/2009)

1. All’articolo 30, comma 2, della l.r. 2/2009 dopo le parole "I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride " è aggiunta l'espressione", al di fuori dell'area sciabile,".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11 e la commissione consiliare competente.".”

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