Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 17 così recitava:

“Art. 17. - (Estinzione dell'autorizzazione della concessione e revoca)

1. L'autorizzazione e la concessione si estinguo

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza, qualora il coltivatore non osservi le prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione o di concessione, previa diffida dell'organo competente con termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 90 giorni.

2. L'autorizzazione e la concessione possono essere revocate della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.”

Dalla redazione