Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12. - (Diritti dei privati in caso di concessione)

1. Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto da parte del concessionario il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.

2. I diritti spettanti ai terzi, sulla cava o torbiera, si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.”

Dalla redazione