Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 10 così recitava:

“Art. 10 - (Durata, rinnovo e proroga dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e la durata deve essere proporzionale alle dimensioni del giacimento, alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Può essere rinnovata previa l’osservanza delle norme previste per il rilascio.

2. Per le cave di pietre ornamentali ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004 il parere della Conferenza di servizi di cui agli articoli 32 e 33 della l.r. 44/2000 può essere riferito all’intero progetto e contenere prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, anche nel caso in cui questo preveda un arco temporale di realizzazione superiore al limite di efficacia delle autorizzazioni ambientali da richiedersi, comunque non superiore a dieci anni.

3. Analogamente, i pareri espressi ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici) possono essere riferiti all’intero progetto.

4. Nel caso di cui al comma 2, a seguito della presentazione di istanza di rinnovo, l’amministrazione delegata al rilascio dell’autorizzazione, accertato che la nuova istanza sia conforme al progetto già esaminato ai sensi del comma 2 e ferma restando l’autorizzazione di cui al d.lgs. 42/2004, può procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo.

5. Scaduti i termini autorizzativi di cui al comma 1, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, l’amministrazione competente per il rilascio, acquisite le eventuali autorizzazioni ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 45/1989, può prorogare l’autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, al fine di completare il progetto.

6. La previsione di cui al comma 5 non si applica nei seguenti casi: attività estrattive in regime di concessione; attività ubicate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia; cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della l.r. 30/1999;

7. L’amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 5 senza acquisire il parere della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 32 e 33 della l.r. 44/2000.

8. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della delibera legislativa approvata in data 26 febbraio 2015, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica, da allegare all’istanza di proroga.

9. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti, sono tenute ad inviare gli atti autorizzativi alla Regione e alle amministrazioni comunali interessate.”

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