Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4. - (Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere)

1. L’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 e 21 è delegato alle province che lo esercitano a livello di ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, relativi alle attività estrattive in regime di concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, nonché alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), interventi, questi ultimi, autorizzati sentito il parere dei comuni interessati.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed alla provincia competente, entro trenta giorni dalla loro adozione.”

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