N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 3 così recitava:

“Art. 3. - (Attività estrattiva e strumenti urbanistici)

1. Le attività di coltivazione di cave e torbiere, autorizzate o attuate in regime di concessione ai sensi della presente legge, nonché le opere autorizzate a norma del successivo art. 14, fino all'entrata in vigore dei piani territoriali, sono soggette alle norme che seguono.

2. Nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale, qualora la destinazione dell'area sia difforme, l'autorizzazione concessa per l'attività estrattiva costituisce atto di avvio del procedimento di variante, che, a sensi del 2° comma dell'art. 17 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 non è soggetta ad autorizzazione preventiva e che deve essere adottata entro il termine complessivo di 90 giorni; per l'approvazione di tale variante i termini di cui all'8° e 9° comma dell'art. 15 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 sono ridotti a un terzo. Trascorsi tali termini il Sindaco provvede a norma dell'art. 55 della legge regionale 5-12-1977, n. 56.

3. Nei Comuni non dotati di Piano Regolatore, il Sindaco provvede a norma dell'art. 55 della legge regionale 5-12-1977, n. 56, al di fuori delle perimetrazioni, salva l'esistenza di specifici divieti previsti per l'attività estrattiva.

4. I Comuni che vengono comunque a conoscere l'esistenza di giacimenti di cava o torbiera, non ancora previsti o disciplinati dai vigenti strumenti urbanistici, sono tenuti all'adozione, a fini di salvaguardia della risorsa estrattiva, della relativa variante secondo la procedura prevista dal 2° comma.”

Dalla redazione