Articolo abrogato dall'art. 16-bis, comma 3, della L.R. 22/01/2019, n. 1, così recitava:

"Art. 13 - Classificazione del territorio

Ai fini della presente legge sono considerate zone di collina quelle classificate, come zone di collina e collina depressa, dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 7463 dell'11 dicembre 1975.

Per le zone di montagna si fa riferimento alla classificazione effettuata ai sensi delle vigenti leggi.

La Giunta regionale, occorrendo, propone al Consiglio regionale modifiche alla classificazione generale del territorio."

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