Articolo abrogato dall'art. 16-bis, comma 3, della L.R. 22/01/2019, n. 1, così recitava:

"Art. 13 - Classificazione del territorio

Ai fini della presente legge sono considerate zone di collina quelle classificate, come zone di collina e collina depressa, dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 7463 dell'11 dicembre 1975.

Per le zone di montagna si fa riferimento alla classificazione effettuata ai sensi delle vigenti leggi.

La Giunta regionale, occorrendo, propone al Consiglio regionale modifiche alla classificazione generale del territorio."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino