N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 02/05/1980, n. 33 e, successivamente, abrogato dall'art. 44, comma 1, della L.R. 10/02/2009, n. 4, così recitava:

"Art. 25 - Attività di sviluppo forestale

Per gli scopi di cui al precedente art. 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere:

1) all'istruzione ed alla propaganda forestale, anche mediante la partecipazione a mostre di propaganda e l'organizzazione della festa della montagna e della festa degli alberi ed altre manifestazioni;

2) all'organizzazione della lotta fitosanitaria in campo forestale, a studi e sperimentazioni sulle malattie delle piante e dei prodotti forestali, ad attività dimostrative, divulgative e di assistenza tecnica, direttamente, oppure avvalendosi di enti ed associazioni;

3) alla compilazione dei piani economici di assestamento;

4) all'erogazione di contributi a Comunità montane, a Comuni ed a consorzi di Comuni, per la compilazione dei piani economici di assestamento e per la gestione e la custodia dei beni silvo-pastorali;

5) al concorso nelle spese di primo impianto di ciascuna azienda speciale consorziale di nuova istituzione tra enti locali ed altri enti, con la concessione di un contributo una tantum, la cui misura sarà determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di lire 20.000.000;

6) alla gestione dei vivai forestali; compresi l'estrazione ed il confezionamento delle piantine da distribuire gratuitamente;

7) a studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica in campo forestale;

8) alla stipulazione di convenzioni, anche pluriennali, con società a maggioranza pubblica operanti nel settore forestale per la fornitura di piantine da vivaio."

Dalla redazione