N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 02/05/1980, n. 33; dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11/05/1984, n. 24 e, successivamente, abrogato dall'art. 44, comma 1, della L.R. 10/02/2009, n. 4, così recitava:

"Art. 23 - Rimboschimenti

Allo scopo di valorizzare la funzione economica ed ambientale del bosco e delle foreste, per recuperare zone abbandonate od irrazionalmente coltivate e per attuare urgentemente interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da degradazioni del bosco del cotico erboso e delle aree verdi nelle zone urbane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere ai seguenti interventi:

1) l'acquisizione dei terreni atti all'accorpamento ed all'organico accrescimento dei complessi boschivi e pascolivi esistenti, alla formazione di riserve naturali, alla costituzione di aziende pilota dimostrative e di aziende produttive a prevalente indirizzo silvo-pastorale e di terreni atti alla costituzione e all'ampliamento di vivai forestali: l'Amministrazione regionale può inoltre assicurarsi la disponibilità dei terreni sopra indicati mediante affitto a lungo termine per periodi in ogni caso non inferiori ad anni venti. L'Amministrazione regionale può altresì disporre la sistemazione, l'acquisto e la costruzione di fabbricati a fini forestali.

2) l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, di stabilizzazione dei versanti anche mediante rimboschimento, di ripristino e di costruzione di strade nelle zone montane, in aggiunta a quelle già indicate all'art. 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54;

3) lo sviluppo della forestazione mediante la concessione ai beneficiari di cui all'art. 2 di contributi in capitale per il rimboschimento con preferenza alle specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzabili per colture agricole od attività di allevamento, oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e per la difesa idrogeologica in particolare, nonché per la ricostituzione ed il miglioramento dei boschi;

Nella concessione del contributo sarà data preferenza a quanti, a parità di condizione, si avvarranno di materiale vegetale proveniente da vivai della Regione stessa o di società a maggioranza pubblica, operanti nel settore forestale.

Inoltre sono ammissibili ai benefici l'impianto, la trasformazione a frutto, il recupero e il miglioramento di castagneti.

4) la formazione e l'incremento di aree verdi in zone urbane mediante il collocamento a dimora di alberi idonei; possono beneficiare del contributo i Comuni e gli enti di interesse pubblico che intendono eseguire piantagioni con alberi di alto fusto;

5) l'esecuzione di interventi di rimboschimento di ricostituzione di boschi deteriorati, manutenzione dei soprassuoli forestali e di opere accessorie su terreni di proprietà della Regione, di enti e di privati;

6) la concessione di contributi in conto capitale a consorzi forestali ed a Comunità montane ed alle cooperative agricole e forestali per l'acquisto di attrezzature e macchinari idonei all'esecuzione delle opere di cui ai punti precedenti, con esclusione dei mezzi di trasporto.

7) la produzione e la diffusione di castagni innestati e di piante tartufigene adatte agli ambienti piemontesi compresa la relativa ricerca e sperimentazione.

I contributi di cui ai punti 4) e 6) possono essere concessi fino alla misura del 90 per cento.

Il contributo di cui al punto 3) può essere concesso:

a) fino alla misura del 90% nelle zone montane ed in quelle vincolate ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) nelle altre zone:

fino al 90% a favore dei Comuni ed enti pubblici;

fino al 50% agli altri beneficiari.

Nelle zone di cui alla lettera b) i contributi per l'impianto dei pioppeti sono limitati alle zone golenali e nei terreni comunque non idonei alle colture agrarie più redditizie.

Per i Comuni ed altri enti pubblici è ammessa la concessione di contributi anche per il reimpianto di pioppeti. Per gli interventi previsti al presente articolo, in alternativa al contributo in conto capitale, può essere concesso un contributo negli interessi sui mutui di durata ventennale entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta regionale.

8) l'avviamento della conversione di boschi cedui, semplici o composti, verso la forma di governo a fustaia con le modalità ed i benefici seguenti:

a) i Servizi forestali della Regione sono autorizzati ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori necessari allo scopo;

b) ai proprietari o possessori di boschi cedui che eseguono i lavori di avviamento della conversione verso la forma di governo ad alto fusto può essere concessa una indennità per ogni ettaro di bosco interessato dai lavori, a titolo di concorso per le maggiori spese di utilizzazione e per la ritardata percezione di redditi conseguente al prolungamento del turno derivante dalla trasformazione.

L'ammontare dell'indennità, entro i limiti che sono precisati dalla Giunta regionale, verrà stabilito tenendo conto anche dell'onerosità dei lavori necessari e della situazione del bosco nei confronti del mercato.

L'indennità di cui al punto b) può essere concessa solo per i soprassuoli cedui che hanno raggiunto il turno minimo di utilizzazione stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia.

Nella determinazione dei periodi dell'anno durante i quali possono essere eseguite le operazioni necessarie all'avviamento della conversione saranno tenute presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale riguardanti i tagli nei boschi d'alto fusto;

c) se oltre all'avviamento della conversione si opera anche la ricostituzione del bosco degradato, le spese necessarie potranno essere sussidiate nella misura prevista a tal fine, in aggiunta all'indennità precisata al punto b)."

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