N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Allegato modificato dall’art. 2, della L.R. 30/08/1984, n. 46 e, successivamente, abrogato dall’art. 27, comma 2, della L.R. 22/02/2019, n. 5, a decorrere dal 13/01/2023, data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 19, della L.R. 22/02/2019, n. 5 approvato con D.P.G.R. 29/12/2022, n. 11/R.

L’allegato così recitava:

“Allegato 2 - Quadro di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto

Nel presente quadro è indicato il punteggio complessivo minimo previsto per le singole categorie di classificazione.

Per l'assegnazione ad una determinata categoria il complesso ricettivo deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nel quadro, al cui totale abbiano concorso tutte le caratteristiche obbligatorie per quella categoria.

Segno distintivo di categoria.

Punteggio minimo da conseguire per

 

 

Campeggi

villaggi turistici

**** 4 Stelle

107

120

*** 3 Stelle

75

80

** 2 Stelle

50

52

* 1 Stella

40

Abrogato

 

Per la valutazione delle singole caratteristiche e per la individuazione di quelle obbligatorie si fa riferimento alle allegate Tabelle A e B (villaggi turistici).”

Dalla redazione