Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, della L.R. 22/02/2019, n. 5, così recitava:

“Art. 17. - (Norme transitorie)

1. Nella prima applicazione della presente legge coloro che sono titolari di efficace autorizzazione in base alla legge 21 marzo 1958, n. 326 per l'esercizio di campeggi e villaggi turistici conservano tale titolo fino alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La continuazione dell'attività oltre ai termini di cui al comma precedente è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della presente legge da richiedersi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa; per i complessi che non possiedano i requisiti previsti dalla presente legge dovranno inoltre essere attuati i necessari adeguamenti, previo rilascio di concessione ai sensi del precedente art. 6 su domanda da presentarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La concessione e l'autorizzazione di cui al precedente comma sono rilasciate anche nei casi in cui il complesso regolarmente autorizzato non sia insediato in aree a tal fine destinate o specificatamente previste dagli strumenti urbanistici comunali.

4. Agli effetti della presente legge i preingressi che presentino caratteristiche difformi da quelle previste dalla stessa devono essere adeguati entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.”

Dalla redazione