Articolo modificato dall'art. 3, della L.R. 30/08/1984, n. 46 e, successivamente, abrogato dall’art. 27, comma 1, della L.R. 22/02/2019, n. 5, così recitava:

“Art. 11. - (Periodi minimi di apertura)

1. I campeggi ed i villaggi turistici devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:

- complessi ad attivazione estiva ad altitudine inferiore agli 800 metri: dal 1° giugno al 30 settembre;

- complessi ad attivazione estiva ad altitudine superiore agli 800 metri: dal 16 giugno al 15 settembre;

- complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo;

- complessi ad attivazione per l'intero arco dell'anno: 9 mesi all'anno a scelta dell'operatore.

2. Il Comune può ampliare o ridurre i periodi di apertura di cui al comma precedente in relazione a particolari esigenze turistiche o ambientali locali, dandone comunicazione alla Regione.”

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