Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, della L.R. 22/02/2019, n. 5, così recitava:

“Art. 15. - (Pubblicità dei prezzi e dei servizi)

1. Le tariffe di cui all'articolo precedente comprensive di ogni prescritto od eventuale onere devono essere esposte bene in vista dei turisti all'ingresso degli impianti e nel locale di ricezione unitamente all'autorizzazione all'esercizio, alla planimetria generale del complesso, sulla quale siano chiaramente individuabili i servizi generali, le strade e le piazzole con la relativa numerazione singola e a copia del regolamento interno. I predetti atti, devono riportare il visto di conformità a quelli depositati presso il Comune.”

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