N29 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 2, comma 2, della L.R. 30/12/2009, n. 38; dall'art. 20, della L.R. 18/02/2010, n. 8 e, successivamente, abrogato dall’art. 27, comma 1, della L.R. 22/02/2019, n. 5, così recitava:

“Art. 9 - (Sospensione e cessazione dell’attività)

1. L’esercizio di una delle attività di cui all’articolo 7, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 18, la cessazione dell’attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 7, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell’attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 13, il comune ordina la sospensione dell’attività fino ad un massimo di trenta giorni.

4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni o il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 13, il comune ordina la cessazione delle attività.

5. Entro cinque giorni dall’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il comune informa la provincia e l’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.”

Dalla redazione