N28 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.R. 30/12/2009, n. 38 e, successivamente, dall’art. 27, comma 1, della L.R. 22/02/2019, n. 5, così recitava:

“Art. 8. - (Autorizzazione all'esercizio)

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella eventuale di presentazione di documenti aggiuntivi il Comune decide circa il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del complesso, nonché circa l'assegnazione della classificazione.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al 1° comma, che ha carattere annuale, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità od usabilità del complesso ai sensi dell'art. 57 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

Nel provvedimento di autorizzazione oltre al titolare e alla classifica, devono essere indicate le caratteristiche del complesso, il periodo di apertura, e l'eventuale rappresentante. Con lo stesso provvedimento può essere autorizzato l'esercizio di vendita di bevande alcooliche od analcooliche, di spaccio, di ristorazione e di autorimessa.

Secondo le modalità di cui al 1° comma il Comune decide altresì circa le domande riguardanti il cambio del rappresentante e della classificazione.

Il titolare e l'eventuale suo rappresentante debbono possedere i requisiti previsti dagli art. 11 e 92 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.”

Dalla redazione