Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, della L.R. 22/02/2019, n. 5, così recitava:

“Art. 5. - (Domanda di concessione per l'allestimento dell'impianto)

1. Per allestire uno dei complessi indicati all'art. 1 deve essere presentata domanda al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 54 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

2. La domanda deve indicare:

- generalità o denominazione del richiedente;

- località in cui dovrebbe sorgere il complesso;

- tipo di complesso, sua ricettività, servizi comuni;

- eventuali attività accessorie e complementari;

- periodo indicativo di apertura del complesso.

3. La domanda deve essere corredata da:

- planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione (minimo 1:1.000);

- elaborati esecutivi degli allestimenti fissi;

- relazione tecnica ed economica sulle opere;

- parere dei Vigili del Fuoco;

- comprovazione della completa ed esclusiva disponibilità dell'area interessata all'allestimento e delle relative pertinenze.

4. La domanda di cui al 1° comma deve essere presentata anche qualora si intenda apportare modifiche a complessi già autorizzati.”

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