N24 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 3, della L.R. 30/08/1984, n. 46; dall’art. 26, della L.R. 04/12/2009, n. 30 e, successivamente, abrogato dall’art. 27, comma 1, della L.R. 22/02/2019, n. 5, così recitava:

“Art. 2. - (Definizione e tipologia)

1. Sono complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici.

2. Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento mobile autonomo.

3. Nei complessi di cui al precedente comma la ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili, ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri, non può essere superiore al 10% della ricettività complessiva.

4. Sono villaggi turistici i complessi sommariamente attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti con tende od allestimenti mobili o allestimenti fissi minimi di dimensioni non superiori a 45 mq. e che non posseggano le caratteristiche proprie della ricettività alberghiera. I complessi in cui i mezzi di pernottamento fissi o mobili ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri superino il 10% della ricettività complessiva sono considerati villaggi turistici.

5. I complessi di cui al 2° comma si suddividono in:

1) Campeggi di tipo A o temporanei: per sosta o soggiorno a durata limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti.

2) Campeggi di tipo B o stanziali: per sosta e per soggiorno a durata non limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti.

3) Campeggi di tipo C o misti: in cui coesistono per zone distinte le forme di occupazione di cui ai precedenti punti 1 e 2; in tali campeggi le piazzole destinate alla sosta e soggiorno a durata non limitata non possono superare il 50 % del totale.

6. Nei campeggi di tipo B siti in località ove se ne verifichi l'esigenza, il Comune dispone che vengano riservate fino a 5 piazzole per il turismo di transito.

7. Per i campeggi di tipo A e C siti nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, non si applicano, per il periodo di apertura invernale, dal 20 dicembre al 20 marzo, i limiti di durata di sosta e soggiorni.

8. Abrogato.

9. I campeggi e villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "annuale" quando sono autorizzati ad esercitare per l'intero arco dell'anno oppure per la doppia stagione estiva ed invernale secondo i periodi di cui all'art. 11.

9-bis. I complessi ricettivi turistici all’aperto possono comprendere spazi o piazzole per l’insediamento di allestimenti mobili, ivi compresi strutture edilizie leggere, comunque denominate, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o strutture o manufatti a carattere residenziale.

9-ter. Tra gli allestimenti mobili rientrano tende, roulotte, caravan, maxi caravan e case mobili. Per case mobili si intendono manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento.

9-quater. I mezzi di cui al comma 9-ter possono essere dotati di preingressi funzionali al loro utilizzo costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone ed aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 16) dell’Allegato 1 della presente legge.

9-quinquies. Nei complessi ricettivi turistici all’aperto, i mezzi mobili di pernottamento e soggiorno e relativi allestimenti, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture regolarmente autorizzate per l’esercizio dell’attività, non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici e non sono soggetti, pertanto, a permessi di costruire, DIA o altro titolo abilitativo edilizio.

Dalla redazione