N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013, n. 3. L’articolo 7 così recitava: “Art. 7. - 1. L'articolo 7 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 7 - Formazione e approvazione dei Piani Territoriali

1. La Giunta Regionale, sentite le Province e la Città Metropolitana, adotta il Piano Territoriale Regionale e lo trasmette alle Province ed alla Città Metropolitana. Entro i successivi quarantacinque giorni, le Province e la Città Metropolitana esprimono con deliberazione consiliare, e trasmettono alla Regione, il loro parere; contestualmente alla trasmissione alle Province ed alla Città Metropolitana, viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Regionale, esaminati i pareri e le osservazioni ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni al riguardo e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi; conseguentemente il Piano è sottoposto al Consiglio Regionale per l'approvazione.

2. La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, con il concorso dei Comuni attuato secondo le modalità dell'articolo 9 ter, il Piano Territoriale Provinciale o il Piano Territoriale Metropolitano che viene trasmesso alle Comunità Montane ed ai Comuni interessati. Entro sessanta giorni dalla ricezione, le Comunità Montane ed i Comuni esprimono con deliberazione consiliare il loro parere e lo trasmettono alla Provincia od alla Città Metropolitana. Della redazione del Piano viene altresì data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni, eventuali motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana, esaminati i pareri e le osservazioni ed assunte le determinazioni al riguardo predispone, con provvedimento motivato, gli elaborati definitivi e li invia al Consiglio Provinciale o al Consiglio Metropolitano per l'adozione. Il Piano adottato è inviato, corredato dai pareri espressi dagli Enti locali, alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale entro novanta giorni, e previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, predispone una relazione sulla conformità del Piano al Piano Territoriale Regionale o, se non ancora approvato, con gli indirizzi di pianificazione regionale, generali o settoriali, già operanti ed esprime, con atto deliberativo, una propria proposta al Consiglio Regionale il quale, entro i successivi novanta giorni dall'invio, approva il Piano".”

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