Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013, n. 3. L’articolo 5 così recitava: “Art. 5. - 1. L'articolo 5 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 - Contenuti del Piano Territoriale

1. Il Piano Territoriale Regionale, in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti di programmazione regionale, laddove questi ultimi siano vigenti, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici comunque formulati dal Consiglio Regionale aventi rilevanza territoriale.

2. Il Piano Territoriale Provinciale ed il Piano Territoriale Metropolitano, in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.

3. Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale:

a) può definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;

b) fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;

c) fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle Amministrazioni e delle Aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

4. A tale scopo, e secondo le modalità di cui al comma 3, il Piano Territoriale definisce:

a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;

b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;

c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale; con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;

d) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

e) i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano Territoriale sono subordinate alla formazione di Progetto Territoriale Operativo, individuandone anche l'area relativa.

5. Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definisce le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela ed uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.

6. Il Piano Territoriale costituisce quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio".”

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