Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013, n. 3. L’articolo 4 così recitava: “Art. 4. -1. L'articolo 4 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 - Processo di pianificazione del territorio

1. Il processo di pianificazione del territorio è realizzato dai soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei Piani riguardanti l'ambito territoriale considerato o comunque interessato, ed assicurando il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato in attuazione dell'articolo 81, primo comma, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.

3. Il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali Provinciali, il Piano Territoriale Metropolitano ed i Progetti Territoriali Operativi, qualora contengano una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio da tutelare e da valorizzare, hanno anche efficacia ai fini della tutela del paesaggio e ottemperano al disposto dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431; l'esistenza di detta condizione e l'efficacia dei Piani ai fini paesaggistici sono riconosciute e dichiarate espressamente in sede di adozione.

4. Gli strumenti di pianificazione territoriale costituiscono quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali i quali devono dimostrare la congruenza con gli stessi.

5. Per quanto attiene ai contenuti ed agli elaborati dei Piani Paesistici si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 3 aprile 1989, n. 20.

6. Per quanto attiene ai Piani dei Parchi e delle altre aree protette naturali si applicano le norme previste dalle vigenti leggi di settore.

7. Le previsioni e le normative di cui alla presente legge, concernenti il Piano Territoriale Metropolitano si applicano a far tempo dalla individuazione dell'area e dalla istituzione dell'autorità della Città Metropolitana.

8. I Piani Territoriali hanno valore di programmi, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo, per il coordinamento, di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la predisposizione dei Piani di Bacino".”

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