N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del Regolam. R. 04/11/2024, n. 5, così recitava:

"Art. 38 - (Delimitazione delle piste da fondo)

1. Gli addetti al servizio pista delimitano le piste da fondo aperte al transito degli utenti con apposita palinatura laterale realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro. La palinatura è posta lungo il bordo pista destro nel caso di tracciati adiacenti con diverso senso di marcia e almeno lungo un bordo pista se questa è tracciata in ambiti scarsamente delimitati da elementi naturali.

2. Sulle piste da fondo di lunghezza superiore a cinque chilometri la palinatura è integrata con cartelli che, posti a intervalli di cinquecento metri, indicano la distanza che resta da percorrere.

3. La palinatura è realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli, di colore blu, rosso o nero, in funzione della classificazione. Al fine di consentire l’individuazione dei lati destro e sinistro delle piste, la parte terminale delle aste è di colore arancione per un’altezza rispettivamente di ottanta centimetri e di trenta centimetri."

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