N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del Regolam. R. 04/11/2024, n. 5, così recitava:

"Art. 26 - (Classificazione delle piste)

1. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all’apprestamento, si distinguono in:

a) piste da discesa destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard, alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;

b) piste destinate alla pratica dello sci di fondo;

c) piste destinate agli sport che si praticano con la slitta o lo slittino e alla pratica di altri sport sulla neve, incluse le evoluzioni acrobatiche con gli sci o snowboard.

2. Non rientrano nella classificazione di cui al comma 1 gli itinerari sciistici intesi come percorsi su neve non compresi nell’area sciabile attrezzata e segnalati in arancione."

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